Diritto

Perseguitati...quante volte?

di Giulio Disegni

 

Da pochi anni si è tornati in Italia a parlare sui giornali, alla radio e alla televisione di leggi razziali e di perseguitati razziali, e non solo di Shoah e di campi di sterminio, e lo si è fatto per lo più in occasione del Giorno della Memoria. Ma da qualche mese i mezzi di comunicazione di massa hanno dovuto più volte occuparsene, perché sono venute a galla talune questioni legate alle vicende razziali e alla legislazione riparatoria, che il Paese sembrava aver dimenticato e che, al contrario, dopo sessantacinque anni da quegli eventi, sono più che mai attuali.

Dapprima i media, in seguito a denunce, lettere di ex-perseguitati alla stampa ebraica e non e interrogazioni parlamentari, si sono occupati delle vicende della Commissione istituita per la concessione delle "provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e razziali", poi, nel febbraio scorso, è arrivato dinanzi alla Corte dei Conti a Sezioni Riunite, un quesito emblematico di vicissitudini che da tempo avrebbero dovuto trovare una soluzione. Il massimo organo della magistratura che si occupa dei riconoscimenti ai perseguitati era chiamato a decidere "se le misure concrete di attuazione della normativa antiebraica (tra cui i provvedimenti di espulsione dalle scuole pubbliche) debbano considerarsi mera soggezione alla legislazione razziale o, all’opposto, possano in astratto ritenersi idonee a concretizzare una specifica azione lesiva proveniente dall’apparato statale e intesa a ledere la persona colpita nei suoi valori inviolabili".

La questione sottoposta alla Corte riguardava il caso di una (allora) bambina ebrea di Bologna espulsa dalla scuola pubblica nel 1938, ma era di rilevanza generale fondamentale, in quanto su tale tema, oltre che sulla perdita del posto di lavoro e su altre lesioni dei diritti fondamentali subiti dai perseguitati razziali, la Commissione è da tempo impegnata a discutere e decidere, sulla base di orientamenti difformi, i casi di centinaia di ebrei italiani che vi si rivolgono. "Pare incredibile – ha scritto su L’Unità del 15 marzo 2003 Luigi Manconi – ma di questo si sta discutendo. Nel 2003, avvocati e magistrati, storici e funzionari ministeriali pretendono di giudicare, o sono chiamati a giudicare, ciò che successe – 65 anni fa – nella mente e nel cuore di una bambina. Quasi che non bastasse la documentazione inoppugnabile – ripeto: inoppugnabile – di quell’espulsione da scuola, di quelle offese, di quelle persecuzioni".

Questo l’esito, per nulla scontato: le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale hanno statuito il 25 marzo, con la sentenza n. 8/2003, che "le misure concrete di attuazione della normativa antiebraica (tra cui i provvedimenti di espulsione dalle scuole pubbliche) debbono ritenersi idonee a concretizzare una specifica azione lesiva proveniente dall’apparato statale e intesa a ledere la persona colpita nei suoi valori inviolabili".

La decisione, giusta e logica, non dovrebbe stupire nessuna persona dotata di buon senso. Eppure ha positivamente stupito, perché ha finalmente invertito la rotta che la vexata quaestio dei risarcimenti ai perseguitati razziali aveva da tempo preso. Una burocrazia intollerante e intollerabile, un’interpretazione restrittiva che si fa difficoltà a capire e altre ragioni più o meno nascoste avevano inteso restringere fortemente in questi cinquant’anni la possibilità per chi ha subìto le persecuzioni razziali di accedere ai riconoscimenti e alle benemerenze che una legge del lontano 1955 ed una successiva del 1980 avevano previsto.

Due anni fa sono stato chiamato a far parte della Commissione istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione degli assegni di benemerenza ai perseguitati politici antifascisti e razziali e sin dall’inizio del mio incarico ho potuto riscontrare un insieme di atteggiamenti e di comportamenti che per me erano e sono di difficile comprensione.

Come bene ha osservato Luigi Manconi in una recente lettera aperta al Presidente del Consiglio Berlusconi, nelle vicende e nei procedimenti dei perseguitati razziali ci si è imbattuti "in una meschina contabilizzazione delle violenze, in una frustrante aritmetica delle sofferenze, in una desolante ragioneria del dolore. Sullo sfondo, c’è qualcosa di inquietante: un umore sotterraneo, una diffidenza sedimentata, un’ostilità diffusa. Che tanto più resistono e si riproducono nelle pieghe della burocrazia e nella mentalità ordinaria degli apparati, dove l’asserita sudditanza alla legge è più fuga dalla responsabilità (e codardia) che esercizio di potere (e arroganza)."

Le storie e le sofferenze di centinaia e centinaia di ebrei italiani, di ogni età, provenienza o ceto sociale, arrivano al tavolo della Commissione per lo più dopo una lunga attesa, fatta di speranze, richieste di documenti, talvolta giuste, talvolta assurde, che creano in chi ha subìto le amare vicende che vanno dal 1938 al 1945, la legittima sensazione di esser oggetto per certi versi di una nuova forma di persecuzione.

Ma dove ha origine la questione di cui ci occupiamo?

In breve. La normativa che regola la concessione degli assegni di benemerenza ai perseguitati politici e razziali è articolata sulla base di leggi che nel corso degli anni hanno subito modifiche vuoi nel testo, vuoi nelle interpretazioni, a seguito di interventi della Magistratura ed in particolare delle Corti dei Conti regionali, oltre che della Corte Costituzionale.

È l’art. 1 della legge 10.3.55 n. 96, voluta da Umberto Terracini, a disporre la concessione di un assegno vitalizio di benemerenza ai cittadini italiani perseguitati a seguito dell’attività politica contro il fascismo svolta prima dell’8.9.1943. Nelle identiche ipotesi previste da tale norma si riconosce che ai cittadini italiani dopo il 7.7.1938 che abbiano subito persecuzioni razziali, sia attribuito assegno della stessa misura.

La legge n. 932 del 22.12.1980 all’art. 3 ha poi stabilito la concessione dell’assegno ai cittadini italiani, perseguitati nelle circostanze di cui alla L.96/55 nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L’assegno è reversibile ai familiari superstiti (coniugi o figli). V’è dunque la possibilità di richiedere l’assegno di benemerenza sia per effetto di persecuzione "diretta", ossia da parte di chi ha subìto personalmente le leggi razziali, sia per effetto di persecuzione "indiretta" nel caso siano stati il coniuge o un genitore del richiedente a subirla.

Sulla questione delle ipotesi applicabili ai perseguitati razziali ai fini del riconoscimento dell’assegno di benemerenza, era già intervenuta la Corte dei Conti a Sezioni Riunite, che nella sentenza n. 9 dell’1.4.98, aveva introdotto la categoria della "violenza morale", concretizzantesi in tutti quegli atti o comportamenti posti in essere da persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, diretti a ledere i diritti fondamentali della persona in uno qualunque dei suoi valori costituzionalmente protetti.

Da notare inoltre che la Corte Costituzionale, solo con sentenza n. 268 del 1998, ossia oltre quarant’anni dopo l’emanazione della Legge Terracini, ebbe a rilevare l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 legge n. 96/55, che nella sua formulazione originaria non prevedeva tra i membri della Commissione designata ad attribuire l’assegno di benemerenza, una rappresentanza dei perseguitati razziali, per apportare il contributo, l’esperienza o la conoscenza delle specifiche problematiche connesse.

Nonostante le modifiche introdotte dalla legge n. 932/80 e gli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, restano irrisolte molte questioni che riguardano i superstiti delle persecuzioni fasciste, mentre non sempre gli orientamenti garantisti nei confronti dei perseguitati sono stati concretamente recepiti dalla competente Commissione, che ha per lo più respinto in questi anni la maggior parte delle domande presentate dai perseguitati razziali volte all’ottenimento del previsto assegno di benemerenza (solo una ventina sono gli ebrei italiani che l’hanno sin qui ottenuta).

Un problema, sul quale si è ora pronunciata la recente sentenza della Corte dei Conti, riguarda l’ambito di applicabilità del periodo in cui le persecuzioni razziali hanno avuto luogo: a tal fine è necessario estendere la valutazione delle persecuzioni anche al periodo successivo all’8 settembre 1943, ricomprendendovi il periodo della Repubblica Sociale Italiana e dell’occupazione nazista, in cui non solo le leggi razziali sono rimaste in vigore, ma la loro applicazione ha avuto, come noto, la maggior recrudescenza.

Come ho potuto direttamente constatare, quasi mai è stato in passato recepito il principio affermato dalla Corte dei Conti nel ’98, che considera circostanza utile ai fini dell’attribuzione dell’assegno di benemerenza, l’aver subìto atti di violenza, morale o materiale, lesivi di uno qualunque dei diritti fondamentali della persona. Così l’espulsione, o l’impossibilità dell’iscrizione, degli appartenenti alla "razza ebraica" dalle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, i licenziamenti dagli enti pubblici o da quelli privati, le limitazioni all’esercizio delle professioni, le limitazioni alla proprietà di beni immobili, l’esclusione dal servizio militare, il lavoro coatto. E ancora gli atti che hanno costretto gli ebrei ad abbandonare le proprie abitazioni per sfuggire all’arresto o alla deportazione, a vivere nel terrore, con il rischio quotidiano di denuncie o rastrellamenti.

Adesso si apre un nuovo capitolo.

Giulio Disegni

 

 Quali provvidenze ai perseguitati?

Gli ebrei italiani che si trovano nelle condizioni previste dalle leggi n. 96 del 1955 (art.1) e n. 932 del 1980 (art.3) e che siano stati perseguitati dal regime fascista, avendone subìto in qualche forma atti di persecuzione e di violenza morale, legati alla loro condizione razziale, sono legittimati a richiedere la concessione del previsto assegno vitalizio di benemerenza. La domanda può esser rivolta sia per le persecuzioni dirette sia per quelle indirette, subite da un coniuge o da un genitore.

La legge n.932/80 (art.2) ha anche previsto per i perseguitati che avessero raggiunto l’età lavorativa (14 anni) nel periodo luglio 1938 - aprile 1945, la possibilità di ottenere la copertura assicurativa dei cosiddetti "contributi figurativi", nel caso essi siano soggetti a forme previdenziali obbligatorie (Inps) o sostitutive. Inoltre, la Commissione concede la qualifica di perseguitato politico o razziale, in presenza dei necessari presupposti, a chi ne fa richiesta.

Le domande, in base all’art.1 della legge n. 96/55 e in base agli atti 2 e 3 della legge n.932/80, vanno indirizzate in carta semplice con lettera raccomandata, senza limiti di tempo, alla "Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e razziali", presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via Casilina 3, 00182 Roma e debbono contenere una relazione dettagliata e argomentata sugli atti persecutori posti in essere nei confronti del diretto interessato e ove occorra della sua famiglia.

Vanno accompagnate da ogni possibile documento relativo alle persecuzioni o ai pregiudizi subìti personalmente e dalla famiglia (non è sufficiente una mera descrizione delle leggi razziali e dei vincoli di soggezione e discriminazione da queste imposti, ma si devono indicare le fattispecie in cui la persecuzione e i pregiudizi si sono integrati). Documenti necessari sono dunque, a titolo esemplificativo, il certificato integrale di nascita con indicazione di "razza ebraica", il certificato della Comunità ebraica di appartenenza, attestante che l’interessato ha subìto le persecuzioni razziali e il certificato di cittadinanza italiana; atti o certificati attestanti, ad esempio, la perdita del lavoro, o della casa, o l’esclusione dalla scuola pubblica (lettere di licenziamento, libretti di lavoro con la dicitura "razza ebraica", copie di pagelle o registri scolastici, dichiarazioni delle scuole dove l’alunno ebreo era iscritto fino all’anno 1937-38 e successivamente non più). In mancanza di documenti, sono ammessi atti notori, con dichiarazioni di due testimoni, da rendersi avanti ad un notaio, o all’ufficio atti notori del Tribunale, che descrivano le situazioni verificatesi e gli atti persecutori, pregiudizi, effetti lesivi, o violenze che abbia subìto l’interessato.