Qualche osservazione sulla macellazione rituale
di Guido Fubini
Il ricorrente discorso degli animalisti volto al divieto della macellazione rituale non può lasciarci indifferenti, specie quando è inteso a mascherare il "rifiuto dellaltro" che è proprio dellimpegno leghista.
La previsione che in Italia venga introdotto il divieto della macellazione rituale (ebraica ed islamica) mi sembra poco fondata; come ho appreso dal sito:
www.progettogaia.it/dirittianim/macrituakle/macrituale1.htm
sotto il significativo titolo "Animali sacrificati ai rituali musulmani" . Vi si legge che "la Commissione agricoltura della Camera, licenziando il decreto legislativo 1/9/98, n.333, quello che va a recepire la direttiva 93/119 CE, ( ..) si è spaccata in due. Prevalendo le istanze religiose grazie al voto che vale doppio del presidente, il verde Alfonso Pecoraro Scanio".
Se è vero che nel dibattito in Commissione sono prevalse le istanze religiose, deve ritenersi che la scelta è stata corretta perché conforme al dettato costituzionale in tema di libertà religiosa. Larticolo 19 della Costituzione dice infatti : "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa ..e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".
Abitualmente il limite del buon costume va insieme con quello dellordine pubblico. In materia di riti religiosi, no. Vi è chi ritiene che la macellazione rituale sia espressione di una crudeltà che contrasta con lordine pubblico: se anche fosse vero, la Costituzione della Repubblica non lo riterrebbe un motivo per vietarla, perché è indubbio che essa non contrasta con il buon costume. È pertanto giuridicamente scorretto assimilarla, come da taluno è stato fatto, allinfibulazione, che come è stato pure riconosciuto in sede europea contrasta decisamente con il buon costume.
Vi è pure un secondo argomento di ordine costituzionale che può essere sollevato ad impedire il divieto della macellazione rituale. Largomento sta nel disposto dellarticolo 8 della Costituzione, per il quale i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Una normativa che investa un rito religioso tocca indubbiamente i rapporti fra lo Stato e quella confessione religiosa che ha adottato quel rito: essa non può essere emanata se non sulla base duna intesa fra lo Stato e la confessione religiosa interessata. La controprova è data dallarticolo 5 dellIntesa fra lo Stato e lUnione delle Comunità ebraiche italiana che riconferma la liceità della macellazione rituale eseguita secondo il rito ebraico, precisando che essa "continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche". Questa norma costituisce un precedente valido anche per la confessione islamica.
Il discorso potrebbe fermarsi qui se non avessimo letto nello stesso sito, sotto il titolo "Degli ebrei niente !", un curioso invito :"Se qualcuno fosse a conoscenza di testi che affermano un reale rispetto degli animali da parte degli Ebrei li aspettiamo per pubblicarli !". Invitiamo il redattore della "Home Page" dellAssociazione Progetto Gaia a consultare il volume che ha per titolo "Il Talmud", di A.Cohen, traduz. Alfredo Toaff, Bari, Laterza, 1935, pagine 284 e seguenti, Capitolo VII "La vita morale", paragrafo 8 "Doveri verso gli animali": troverà tutte le risposte che desidera. Bastava chiedere.
Guido Fubini