Crocifisso, costituzione, consulta, cassazione, cattolici

di Marcello Montagnana

 

Lasciano esterrefatti la proposta di legge firmata da decine di parlamentari del Polo per rendere obbligatoria l’esposizione del crocifisso nelle sedi dello Stato, con tanto di sanzioni penali per chi non ubbidisce, le dichiarazioni del ministro Moratti, e quelle precedenti di Maroni; e infine i commenti di giornalisti e tuttologi che mostrano un’ignoranza abissale sull’argomento, dimenticando persino che unico emblema della Repubblica è il tricolore (art. 12 cost.).

Segnalo molto schematicamente alcuni dati essenziali.

1) Le norme – che sarebbero tuttora in vigore – risalgono agli anni Venti. Il principio giuridico su cui si fondano è quello della "sola religione dello Stato" (Statuto albertino, art. 1). Si tratta di regi decreti, per la scuola, e di circolari ministeriali, per tribunali e uffici.

2) Il crocifisso fu collocato nelle sedi statali in quanto simbolo esclusivo della confessione cattolica, e non per generiche motivazioni storico-culturali. Confessioni cristiane diverse dalla cattolica – come le Chiese Evangeliche – non si riconoscono in questa immagine, tanto che ne hanno chiesto da tempo la rimozione da tribunali, scuole statali, uffici della Pubblica Amministrazione, aule consiliari... Quanto alla posizione dell’UCEI si veda Ha Keillah n. 1/2002, p. 28.

3) Il crocifisso, di cui si sta trattando, è un simbolo collettivo. Altra cosa è un segno personale di appartenenza, che ognuno può liberamente indossare: kippà, distintivo, catenina con croce o immagine, ecc. Nel caso in esame, non interessa in alcun modo disquisire sugli infiniti possibili significati – anche antitetici – del crocifisso.

4) Dal 1948 lo Stato italiano ha forma laica. È la casa di tutti, credenti di ogni fede e non credenti. Le istituzioni devono essere equidistanti e imparziali rispetto a ogni concezione del mondo. In proposito è fondamentale la sentenza 203/89 della Corte Costituzionale, che attribuisce al principio di laicità la qualifica di "supremo", rendendolo immodificabile e inderogabile. A questa sentenza si richiamano tutte quelle successive riguardanti la laicità dello Stato, la libertà religiosa (attiva e negativa), i simboli cattolici, l’obiezione di coscienza: 467/91 (protegge la libertà di coscienza); 195/93; 440/95 (simboli della "religione di Stato"); 334/96; 329/97; fino alla n. 508/2000, che cancella il reato di vilipendio della religione cattolica. I testi sono facilmente reperibili. In particolare la 329/97 sancisce che "Il supremo principio della laicità dello Stato preserva le sedi delle Istituzioni dalla presenza di immagini simboliche religiose".

5) Nelle questioni attinenti la coscienza delle persone, la Consulta ha stabilito che è illegittima ogni decisione basata sul criterio di maggioranza; altrimenti addio libertà di coscienza, diritti delle persone e delle minoranze, addio laicità dello Stato (sentenze 440/95 e 329/97).

6) Nel 1988, a un quesito posto dal ministro della P.I. la II sezione del Consiglio di Stato rispose con il parere 63, del 27 aprile 1988 favorevole al mantenimento del crocifisso nelle aule (parere!), che venne subito considerato "troppo semplicistico sino ad apparire quasi ingenuo" ("Il diritto ecclesiastico", n. 2-1990). Il parere, che non cita mai i principi della Costituzione, è stato vanificato dalla succitata sentenza 203/89 della Consulta, e dalle successive sue pronunce. Ciononostante, coloro che vorrebbero reintrodurre il "crocifisso di Stato" si aggrappano tuttora a questo famigerato parere.

7) Sul caso specifico del simbolo cattolico, collocato nelle sedi statali, si è pronunciata infine la IV sezione penale della Cassazione, con sentenza 439, 1° marzo 2000. La Cassazione giudica inconsistente il parere del Cds, e sottolinea che l’esposizione del crocifisso contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e di laicità, e con il diritto inviolabile alla libertà di coscienza in materia religiosa (libertà di e libertà da). Nel dispositivo stabilisce che il principio di laicità preserva tutte le sedi statali dalla presenza di qualsiasi simbolo religioso. Il testo, accompagnato da un ampio commento, è pubblicato in "Giurisprudenza costituzionale", Fasc. 2-2000. Sono evidenziate quattro massime riguardanti la laicità dello Stato; l’illegittimità delle antiche norme fasciste di stampo confessionale; la tutela di chi rivendica il rispetto della Costituzione. Un commento, con ricca bibliografia, appare anche in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", n. 3, dicembre 2000.

8) Va pure ricordato che le antiche norme, essendo ormai prive dell’originario supporto giuridico e ideologico (non c’è più "la religione di Stato"), possono essere agevolmente considerate tacitamente abrogate, con atti che rientrano pienamente nel potere dell’amministrazione pubblica (autotutela).

9) Personalità e settori del mondo cattolico hanno da tempo sottolineato l’esigenza di rispettare la laicità dello Stato e gli altri valori fondamentali della Costituzione: Adriana Zarri, Mario Gozzini, don Milani, il presidente O.L. Scalfaro; e poi i Paolini, su "Jesus" (ottobre 1995), e i Gesuiti, su "La Civiltà Cattolica" (n. 3536, 1997).

Marcello Montagnana