UNIONE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE
VI CONGRESSO
5-8 Dicembre 2010
TESTO APPROVATO
della proposta di modifica della Statuto
NOTA:
Domenica 16 gennaio 2011 la Commissione Modifica Statuto tornerà a riunirsi per:
a) effettuare una revisione linguistica-formale dello Statuto, con particolare riguardo al coordinamento interno del testo;
b) elaborare la modifica degli articoli 29 e 30, da presentare al primo Consiglio eletto ai sensi del medesimo Statuto;
c) elaborare il regolamento elettorale di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a);
d) ragionare su una possibile Bozza di Regolamento interno del nuovo Consiglio.
- PARTE PRIMA –
LE COMUNITÀ
1 – COMUNITÀ EBRAICHE
1. Le Comunità Ebraiche, istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie, organizzate secondo la legge e la tradizione ebraiche, ciascuna nell'ambito della propria circoscrizione. Esse provvedono al soddisfacimento delle esigenze religiose e delle diverse esigenze, associative, sociali e culturali degli ebrei escluso ogni fine di lucro. Le Comunità costituiscono tra loro l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, espressione unitaria dell'ebraismo in Italia
2. Spetta in via istituzionale alle Comunità Ebraiche:
a) curare l'esercizio del culto, assicurare i servizi rituali, provvedere all'istruzione e all'educazione ebraica;
b) promuovere e divulgare il pensiero, la lingua e la cultura ebraica
c) curare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, storici ed artistici, tutelare ed amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare
d) istituire, gestire, organizzare corsi e scuole di ogni ordine e grado che assicurino un insegnamento ispirato ai principi dell'ebraismo;
e) istituire, gestire e organizzare ospedali, ambulatori, campeggi, colonie, mense, orfanotrofi ed ogni altra struttura destinata al soddisfacimento delle esigenze sociali della collettività ebraica;
f) esercitare attività assistenziali e previdenziali a favore degli anziani anche mediante l'istituzione e la gestione di case di riposo;
g) provvedere all'assistenza e alla beneficenza;
h) esercitare la vigilanza sugli enti ebraici civilmente riconosciuti che secondo i rispettivi statuti, hanno carattere locale assumendone l'amministrazione ove ne ricorrano i presupposti;
i) curare la pubblicazione e la diffusione di libri e periodici di interesse ebraico;
l) garantire e favorire l'associazionismo ebraico, in particolare quello giovanile;
m) promuovere i contatti spirituali e culturali con Israele e con le collettività e le Comunità ebraiche della diaspora;
n) aiutare gli ebrei perseguitati o in stato di necessità; combattere il razzismo e l'antisemitismo, il pregiudizio e l'intolleranza ovunque e comunque si manifestino;
o) provvedere in genere alla tutela e alla rappresentanza degli interessi morali degli ebrei in sede locale e intrattenere rapporti con enti e istituzioni pubblici e privati.
3. Per l'espletamento dei compiti istituzionali le Comunità possono compiere tutti gli atti e le operazioni necessari o semplicemente ritenuti utili e opportuni dai propri organi.
4. Ciascuna Comunità ha la circoscrizione territoriale di cui all'allegato (A) al presente Statuto. Le circoscrizioni possono essere modificate con delibere dei consigli delle Comunità interessate, approvate dall'Unione.
2 – ISCRIZIONE ALLA COMUNITÀ
1. Secondo la legge e la tradizione ebraiche appartengono alla Comunità gli ebrei che risiedono nella circoscrizione della stessa. I diritti e i doveri di cui al presente Statuto dipendono dall'iscrizione, che è formalizzata con esplicita dichiarazione o deriva da atti concludenti. Per i minori provvede chi esercita la potestà.
2. L'iscrizione alla Comunità è condizione per avvalersi delle istituzioni, delle prestazioni, dei beni e dei servizi della Comunità e dell'Unione e comporta l'accettazione del presente Statuto.
3. Fermo restando l’esclusivo esercizio dell’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi nazionali e l’assolvimento degli oneri contributivi presso la Comunità di residenza, come definita ai sensi del comma 1, è ammessa la facoltà di essere iscritto alla Comunità di origine. Il regolamento interno della Comunità di origine può prevedere l'attribuzione del diritto all'elettorato attivo e passivo esclusivamente per gli organi di governo locale e imporre i relativi oneri contributivi. Per Comunità di origine si intende quella cui risulti iscritta la persona al momento della richiesta di iscrizione ad altra Comunità.
4. Sull’iscrizione decide la Giunta della Comunità, previo nulla osta del Rabbino Capo o, in sua vece, del rabbino designato a norma dell’articolo 29, comma 2. Contro la decisione della Giunta l’interessato o il rabbino possono ricorrere alla Consulta Rabbinica o al Collegio dei probiviri, a seconda delle rispettive competenze, a norma di quanto disposto dagli articoli 48, comma 2, lettera e), e 50, comma 1, lettera a).
5. Salvo quanto previsto dal comma 3, cessa di essere iscritto alla Comunità chi si iscrive ad altra Comunità a seguito di trasferimento o chi passa ad altra religione o rinuncia all'iscrizione con dichiarazione resa di persona, verbalizzata e sottoscritta davanti al Presidente o al Rabbino Capo della Comunità, ovvero contenuta in un atto in forma autentica notificato alla Comunità stessa. La rinuncia all'iscrizione o la cessazione per passaggio ad altra religione comporta la perdita dei diritti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. La rinuncia ha effetto dalla data in cui la dichiarazione è resa o notificata, salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 8. La dichiarazione può essere in ogni tempo revocata, ma la revoca non è efficace senza decisione favorevole della giunta, previo nulla osta del Rabbino Capo, oppure, ove questo manchi, del rabbino designato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 29, comma 2.
3 – REGOLAMENTO INTERNO
1. Ogni Comunità può adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento, nel rispetto del presente Statuto. Il regolamento e le eventuali modifiche devono essere depositati presso l'Unione, che ne verifica la conformità con lo Statuto. In mancanza di rilievi da parte della Giunta dell’Unione, il regolamento e le eventuali modifiche diventano efficaci decorsi sessanta giorni dal deposito.
4 – COSTITUZIONE, UNIFICAZIONE E CONSORZI DI COMUNITÀ
1. Su richiesta della maggioranza degli elettori di una Comunità che risiedono in uno o più comuni diversi da quello dove ha sede la Comunità, il Consiglio di quest'ultima può proporre la costituzione di una nuova Comunità, mediante distacco da quella esistente, ove ciò sia giustificato dal numero degli iscritti residenti in detti comuni e sia accertata l'idoneità della nuova Comunità ad assolvere alle finalità istituzionali. Nella proposta il Consiglio definisce la circoscrizione della nuova Comunità e l'attribuzione a quest'ultima degli edifici di culto, nonché, eventualmente, di altri beni situati nella nuova circoscrizione. La costituzione della nuova Comunità è deliberata dal Consiglio dell'Unione che prende ogni provvedimento relativo alla prima costituzione dei suoi organi.
2. Due o più Comunità possono unificarsi con delibera dei rispettivi consigli, approvata dal Consiglio dell'Unione.
3. Al fine di rendere possibile, in una o più Comunità, il conseguimento delle finalità e l’adempimento delle funzioni previste dall’articolo 1, commi 1 e 2, due o più Comunità possono consorziarsi per la realizzazione in comune di taluni servizi istituzionali. Il consorzio può essere disposto dalle Comunità interessate, ovvero, previa consultazione delle stesse, dal Consiglio dell’Unione, che delibera su progetto predisposto dalla Giunta. Le Comunità consorziate definiscono le modalità di funzionamento del consorzio con apposito regolamento, che deve essere depositato all’Unione a norma dell’articolo 3.
4. Le attività ed i servizi svolti dal Consorzio possono usufruire di speciali contributi erogati dall’Unione.
5. Su proposta del Consiglio della Comunità, ovvero d’ufficio ove constati che gli organi della Comunità non siano più operanti, il Consiglio dell’Unione ne delibera l’estinzione, sentito il Consiglio della Comunità nella quale la relativa circoscrizione è destinata a confluire.
6. La costituzione di nuove Comunità nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione o l'estinzione di quelle esistenti hanno effetto nei modi previsti dall'articolo 17 della intesa stipulata con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
7. Ferme restando le maggioranze stabilite dall'articolo 42, comma 4, le delibere del Consiglio dell'Unione previste dal presente articolo devono comunque essere approvate dalla metà più uno dei rappresentanti delle singole Comunità di cui all’articolo 41, comma 1, lettera c).
5 – ORGANI DELLA COMUNITÀ
1. Sono organi della Comunità l'Assemblea, il Consiglio, la Giunta, il Presidente, il Rabbino Capo, la consulta ove sia stata istituita, i revisori dei conti e, ove nominato, il collegio sindacale.
6 – L'ASSEMBLEA E LA CONSULTA
1. L'assemblea degli iscritti, con funzioni consultive e di informazione, deve essere convocata con congruo preavviso dal Presidente della Comunità:
a) per dare il proprio parere sul progetto di regolamento interno e sulle proposte di modifica del regolamento stesso;
b) per esaminare una volta all'anno la relazione del Consiglio sull'attività svolta e per dare il proprio parere sugli indirizzi programmatici;
c) per esaminare e discutere il progetto di bilancio preventivo con la proposta di aliquote dei contributi e il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti;
d) per dare il proprio parere sugli acquisti a titolo oneroso, vendite, permute e costruzione di immobili da parte della Comunità. L'assemblea deve essere in ogni caso convocata prima delle elezioni per la discussione della relazione morale e finanziaria del Consiglio e la presentazione dei candidati e dei loro programmi. In tale riunione si possono indirizzare mozioni al Consiglio eligendo.
2. Nelle Comunità con oltre 200 iscritti può essere istituita, in sostituzione dell'assemblea e con le stesse funzioni, una consulta comunitaria. Il regolamento interno ne determina la composizione e i modi di funzionamento stabilendo, comunque, nei casi in cui la consulta sostituisce l'assemblea, che almeno il 40% dei componenti sia su base elettiva. Anche nelle Comunità in cui è istituita la consulta, il Consiglio può deliberare di volta in volta di convocare l'assemblea. L'assemblea deve essere comunque convocata anche quando sia istituita la consulta, prima delle elezioni del Consiglio della Comunità e dei delegati al Consiglio dell’Unione.
7 - IL CONSIGLIO
1. La composizione del Consiglio delle Comunità è definita in base al numero degli iscritti secondo il seguente criterio:
a) da 3 a 7 membri fino a 600 iscritti;
b) da 7 a 13 membri oltre i 600 iscritti, salvo quanto stabilito alla lettera c);
c) oltre i 2000 iscritti, 13 membri più un ulteriore membro ogni 800 iscritti o frazione, fino ad un massimo di 30 membri.
2. Il numero effettivo dei membri del Consiglio viene stabilito dal regolamento interno della Comunità; ove questo non lo preveda si applica il numero minore.
3. L'ufficio di consigliere è gratuito.
8 – ELETTORATO ATTIVO
1. Hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio tutti gli iscritti alla Comunità che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e vi risultino iscritti da almeno un anno, o da almeno sei mesi se iscritti in precedenza ad altra Comunità italiana. Non possono esercitare il diritto di voto coloro i cui diritti comunitari siano sospesi ai sensi dell'articolo 36 del presente Statuto.
9 – ELETTORATO PASSIVO
1. Sono eleggibili al Consiglio tutti gli elettori che abbiano compiuto il ventesimo anno di età alla data delle elezioni, che siano iscritti da almeno tre anni ad una Comunità ebraica italiana e che, in quanto garanti della continuità ebraica, si impegnino, nell'espletamento del loro mandato, a non assumere comportamenti in contrasto con quanto previsto dal primo comma dell'articolo 1.
10 – INELEGGIBILITÀ
1. Non sono eleggibili coloro che non hanno i requisiti, diversi dalla cittadinanza italiana, prescritti per l'elettorato passivo nelle elezioni comunali.
11 – INCOMPATIBILITA'
1. Non possono far parte del Consiglio i revisori dei conti e coloro che siano dipendenti della Comunità o di istituzioni che essa amministra, a meno che non si pongano in aspettativa o in congedo senza assegni e coloro che hanno un contenzioso giudiziario con la Comunità. Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio i parenti ed affini in linea retta, i parenti collaterali fino al secondo grado, ed i coniugi; se tali soggetti sono eletti, è escluso chi abbia riportato il minor numero di voti e, a parità di voti, il più giovane.
12 – ELEZIONI
1. Salvo il caso di rinnovo anticipato, le elezioni del Consiglio hanno luogo fra il 1 marzo ed il 30 giugno dell'anno in cui si compie il quadriennio di carica. Esse sono indette dal Consiglio uscente con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto al giorno della votazione, che viene fissato contestualmente. Della delibera è data immediata comunicazione all'Unione. Ove il Consiglio non provveda, su denunzia di qualunque elettore o in difetto anche d'ufficio, sentito il Presidente della Comunità interessata, le elezioni sono indette a cura dell'Unione in conformità all'articolo 56 del presente Statuto.
2. Della delibera con cui si indicono le elezioni viene data notizia agli elettori entro dieci giorni con manifesto da pubblicarsi nell'albo della segreteria e in quello della sinagoga principale, nonché da affiggersi alla porta degli altri oratori, tramite la stampa ebraica ed eventualmente con altri mezzi giudicati opportuni dal Consiglio. Il manifesto deve indicare il giorno e l'orario della votazione, le norme elettorali e le modalità di presentazione delle candidature.
13 – DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO
1. I consiglieri durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi, salvo che il regolamento disponga diversamente. I seggi di consigliere che durante il quadriennio si rendessero vacanti per qualsiasi causa sono attribuiti ai primi dei non eletti ai sensi dell’articolo 17, comma 5. In caso di oggettiva impossibilità di ottemperare a quanto sopra, si procede per cooptazione.
2. Se il numero dei consiglieri eletti originariamente scende al di sotto della metà + 1, l’intero consiglio decade. In tal caso il consiglio uscente, entro 30 giorni, indice nuove elezioni per il rinnovo dell’intero consiglio ai sensi dell’articolo 12 comma 1. I consiglieri uscenti e i componenti della giunta di cui all’articolo 23 restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo consiglio
3. Il Consiglio dichiara, a maggioranza assoluta dei componenti, la decadenza dei consiglieri dopo tre assenze consecutive non giustificate. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al collegio dei probiviri a norma dell’articolo 50, comma 1, lettera b).
14 – REGISTRO DEGLI ISCRITTI E LISTE ELETTORALI
1. Ciascuna Comunità mantiene un registro aggiornato degli iscritti, con i relativi dati anagrafici civili ed ebraici, in base al quale vengono formate le liste elettorali. Gli iscritti sono tenuti a comunicare alla Comunità le variazioni dello stato di famiglia e dell'indirizzo.
2. Ogni iscritto ha diritto di consultare i dati che lo riguardano nel registro degli iscritti e nelle liste elettorali. Non si possono apportare variazioni alle liste elettorali nei trenta giorni antecedenti le elezioni
3. La cancellazione dal registro degli iscritti ha luogo solo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 5, oppure in caso di irreperibilità per oltre tre anni. Coloro i cui diritti comunitari siano sospesi ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del presente Statuto sono sospesi dalle liste elettorali. Nel caso di cancellazione dal registro degli iscritti o dalle liste elettorali o di diniego di iscrizione, ne è data comunicazione per iscritto all'interessato, con le indicazioni dei motivi, entro cinque giorni dalla relativa delibera. Contro la cancellazione dal registro degli iscritti e contro il diniego di iscrizione o la cancellazione dalle liste elettorali l'interessato può ricorrere ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
15 – ADEMPIMENTI ELETTORALI
1. Almeno dieci giorni prima di quello fissato per le elezioni deve essere trasmesso a ciascun elettore il certificato elettorale indicante il giorno, l'ora ed il luogo della votazione ed il numero dei consiglieri da eleggersi, il testo delle norme elettorali e l'elenco dei candidati o delle liste di candidati depositate. L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale o che comunque non ne sia in possesso può ottenere un duplicato dalla segreteria della Comunità.
16 – NORME ELETTORALI
1. Lo svolgimento della campagna e delle operazioni elettorali è regolato secondo i seguenti principi:
a) per lo svolgimento della campagna elettorale la Comunità deve mettere a disposizione di singoli candidati, gruppi o liste di candidati, i locali comunitari disponibili per riunioni e deve provvedere, a richiesta e a spese degli interessati, alla spedizione del materiale propagandistico agli iscritti alla Comunità;
b) il voto è personale, uguale, libero e segreto e si esprime su scheda predisposta dalla Comunità in conformità al proprio regolamento. Non sono ammesse deleghe; è consentita l'assistenza di un altro elettore nel caso di elettori fisicamente impediti;
c) le operazioni di voto non possono protrarsi per più di un giorno e l'orario di apertura dei seggi deve consentire il massimo afflusso degli elettori;
d) il Consiglio uscente designa il Presidente dell'unico seggio o quelli di ciascun seggio, in caso di pluralità di seggi, tra chi non sia né candidato né consigliere. Ogni seggio è presieduto di regola da un magistrato anche onorario o a riposo, o da un notaio o da un cancelliere o da un avvocato ed è composto inoltre da due o più scrutatori nominati dal Consiglio della Comunità. Possono assistere i rappresentanti di lista nel caso di cui all'ultimo comma del presente articolo;
e) le norme elettorali devono prevedere il controllo della identità dei votanti, la registrazione delle operazioni di voto in un processo verbale tenuto dal segretario del seggio, il divieto di propaganda elettorale nei locali e nelle immediate vicinanze dei seggi nel giorno delle elezioni ed ogni altra disposizione atta a garantire la regolarità delle elezioni;
f) sono nulle le schede in cui l'elettore si è fatto riconoscere;
g) si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto ovvero, nel caso di voto di lista, delle preferenze;
h) si hanno altresì come non scritti gli ultimi nomi o preferenze eccedenti il numero dei consiglieri che possono essere votati da ogni elettore.
2. Devono essere istituiti seggi elettorali nei comuni diversi da quello in cui ha sede la Comunità quando ciò sia giustificato dal numero degli elettori ivi residenti e dalla distanza. La Comunità organizza il voto per corrispondenza, assicurandone la segretezza, per consentire la partecipazione alle elezioni degli elettori residenti in comuni distanti da quelli in cui sono istituiti i seggi. L'Unione redige norme tipo al riguardo. Il regolamento interno della comunità può prevedere altre tassative ipotesi di impedimento in relazione alle quali riconoscere anche agli elettori residenti in comuni in cui sono istituiti i seggi la possibilità di voto per corrispondenza.
17 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO
1. Nelle Comunità con meno di ottomila iscritti ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore alla metà dei componenti del Consiglio, arrotondato all’unità superiore. Il regolamento interno della Comunità può limitare l’elettorato passivo ai candidati che siano stati proposti da un congruo numero di elettori, determinato nel regolamento stesso. Ciascun elettore può presentare più candidati. Le candidature possono essere raggruppate in liste, contrassegnate da un simbolo o denominazione. E’ ammesso il voto a favore di candidati appartenenti a liste diverse.
2. Nelle Comunità con ottomila o più iscritti l’elezione del Consiglio avviene sulla base di liste e i seggi sono attribuiti con criterio proporzionale alle liste che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validamente espressi. Ciascuna lista indica il candidato alla carica di Presidente, cui sono attribuiti i voti espressi a favore della lista di appartenenza. La lista comprende un numero di candidati non superiore al numero dei componenti del Consiglio e non inferiore ad un terzo degli stessi arrotondato all’unità superiore. Ciascun elettore può votare per una sola lista, esprimendo un numero di preferenze non superiore a un terzo dei componenti del Consiglio arrotondato all’unità superiore.
3. Nelle Comunità di cui al comma 2, è attribuito un numero di seggi pari alla metà più uno alla lista con il maggior numero di voti che abbia ottenuto più del 45% e meno del numero dei voti necessari ad ottenere un numero di seggi pari alla metà più uno. I seggi residui sono distribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validamente espressi.
4. Nelle Comunità di cui al comma 2, è eletto Presidente il candidato alla presidenza designato dalla lista che abbia ottenuto più voti oltre la soglia del 45%. Ove nessuna lista ottenga una percentuale di voti superiore al 45%, il Presidente è eletto a norma dell'articolo 25, comma 1.
5. Il seggio di consigliere che si renda vacante è attribuito:
a) nelle Comunità di cui al comma 1, al primo dei non eletti, secondo l’ordine dei voti ricevuti;
b) nelle Comunità di cui al comma 2, al primo dei non eletti della lista di appartenenza del consigliere vacante.
6. Il regolamento interno della Comunità può prevedere un diverso sistema elettorale, nel rispetto della tutela delle minoranze, della libertà di scelta e di autodeterminazione degli elettori e delle esigenze di funzionalità del Consiglio.
18 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
1. Il presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, decide in via provvisoria su tutte le questioni che sorgano intorno alle operazioni elettorali o alla validità dei voti. Nel verbale si deve far menzione di tutti i reclami e delle decisioni del presidente. Le schede nulle, bianche o contestate debbono essere vidimate da uno dei componenti del seggio, espressamente designato dal presidente ed annesse al processo verbale. Tutte le altre schede debbono essere numerate e firmate dal presidente o dal segretario del seggio e chiuse in una busta da allegarsi al verbale. Nel caso che la Comunità sia divisa in più sezioni elettorali, i processi verbali sono trasmessi immediatamente alla segreteria della Comunità. La segreteria della Comunità li consegna al presidente del seggio della sezione posta nella sede della Comunità. Il presidente dell'unico seggio o del seggio centrale, appena in possesso dei processi verbali di tutte le sezioni, procede con l'assistenza del segretario del seggio e alla presenza dei rappresentanti di lista ove esistano, allo spoglio dei voti espressi per corrispondenza pervenuti fino a tale momento, al computo generale dei voti e proclama i consiglieri eletti.
2. L'elenco dei voti riportati da ciascun candidato con l'indicazione degli eletti viene affisso immediatamente all'albo della segreteria della Comunità e della sinagoga principale e contestualmente comunicato all'Unione.
19 – RICORSI ELETTORALI
1. Contro la proclamazione degli eletti è ammesso ricorso al Consiglio eletto da parte di ogni elettore per ineleggibilità, incompatibilità, violazione delle norme dello Statuto o del regolamento interno in tema di elezioni, entro otto giorni dall'affissione. Il Consiglio si pronuncia nella prima seduta e dà immediata comunicazione scritta della propria decisione al ricorrente ed ai consiglieri eletti eventualmente esclusi. Contro la decisione del Consiglio è ammesso ricorso al collegio dei probiviri da parte del ricorrente e dei consiglieri esclusi entro dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio decide in via definitiva.
20 – NULLITÀ E DECADENZA DALLA CARICA
1. Il Consiglio, di propria iniziativa e sentito il Rabbino Capo o su iniziativa di quest’ultimo, può dichiarare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, la decadenza di un consigliere che tenga comportamenti in contrasto con quanto previsto dall’art. 9, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per un reato ritenuto incompatibile con la permanenza nella carica.
2. Contro la dichiarazione di decadenza, ovvero in caso di mancato accoglimento della richiesta, l’interessato o il Rabbino Capo può, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione, proporre ricorso, a seconda delle rispettive competenze, alla Consulta Rabbinica o al collegio dei probiviri a norma degli articoli 48, comma 2, lettera e), e 50, comma 1, lettera a), depositandolo presso la segreteria dell’Unione.
21 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
1. Il nuovo Consiglio entra in carica con la prima seduta, da tenersi entro quindici giorni. La seduta è convocata con cinque giorni di preavviso a cura del Presidente uscente, se rieletto, ovvero del consigliere eletto più anziano nella carica. L'entrata in carica dei consiglieri e le variazioni relative sono comunicate all'Unione entro dieci giorni.
2. Il Consiglio si riunisce di norma ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio è convocato per iscritto, a mezzo lettera, anche inviata telematicamente, con avviso di ricevimento o con fax, dal Presidente o da chi ne fa le veci con l’indicazione dell’ordine del giorno e con il termine di preavviso previsto nel regolamento interno della comunità o, in assenza, con almeno dieci giorni di preavviso. Nei casi di urgenza, da ratificarsi in apertura di seduta, può essere convocato anche verbalmente e senza preavviso.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Se non diversamente disposto dal presente Statuto, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni di Consiglio sono di norma aperte a tutti gli iscritti, secondo le modalità definite dal regolamento, con diritto di parola ai soli consiglieri. Gli osservatori hanno facoltà di esprimersi soltanto con interventi scritti.
5. I consiglieri devono astenersi dal partecipare alle discussioni ed alle deliberazioni in cui abbiano interesse essi stessi, il coniuge o parenti o affini entro il terzo grado
22 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
1. Spetta al Consiglio:
a) eleggere nel proprio seno il Presidente della Comunità, salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 4, primo periodo, nonché la Giunta ed il coordinatore, se previsto dal regolamento, con la funzione di presiederne le sedute;
b) approvare i bilanci preventivo e consuntivo nonché le proposte di variazione fatte dalla Giunta in corso di esercizio;
c) determinare le aliquote dei contributi;
d) nominare e revocare il Rabbino Capo e il Vice Rabbino Capo, costituire e risolvere i relativi rapporti di lavoro;
e) costituire e risolvere i rapporti di lavoro con il segretario e il tesoriere ove previsto;
f) adottare, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, il regolamento interno della Comunità sentito il parere del Rabbino Capo;
g) deliberare operazioni immobiliari e in genere atti di straordinaria amministrazione. Tali delibere sono tempestivamente trasmesse all'Unione con l'indicazione della destinazione che si intende dare al ricavato. L'efficacia delle delibere che riguardino l'alienazione di beni mobili o immobili aventi destinazione o carattere di culto è subordinata al parere favorevole della Consulta Rabbinica e della Giunta dell'Unione. Il parere favorevole si intende dato nel caso in cui alla Comunità interessata non sia pervenuta opposizione da parte della Consulta Rabbinica o della Giunta entro 90 gg. dalla data in cui la delibera è a queste pervenuta. Le delibere di vendita o permuta di beni immobili previo parere di cui all'articolo 6/1' d) sono adottate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri in base ad almeno due relazioni di stima di esperti scelti dal Consiglio fra gli iscritti ad albi professionali. Le delibere riguardanti la alienazione di beni immobili che non abbiano destinazione o carattere di culto, possono essere rinviate con messaggio motivato dalla Giunta dell'Unione alla Comunità interessata, per un riesame, entro 45 giorni dalla data in cui la delibera è pervenuta all'Unione. Il Consiglio della Comunità cui è stata rinviata la delibera per il riesame può deliberarne la conferma a maggioranza assoluta dei suoi membri dandone motivazione. Se il Consiglio della Comunità interessata conferma la delibera, la Giunta dell'Unione può ricorrere al collegio dei probiviri ai sensi dell'articolo 52 b) del presente Statuto.
h) conservare e riordinare gli archivi storici della Comunità;
i) redigere la relazione di cui all'articolo 6/1' comma lett. b) e deliberare sulle altre materie specificamente attribuitegli nel presente Statuto o sottopostegli dalla Giunta;
l) approvare i programmi e i rendiconti di attività proposti dalla Giunta;
m) costituire commissioni per l'espletamento di compiti specifici;
n) designare, se previsto dal regolamento interno, il rappresentante della Comunità nel Consiglio dell’Unione ed i consiglieri di sua spettanza nelle istituzioni nelle quali la Comunità stessa debba essere rappresentata;
o) istituire sezioni della Comunità in comuni della circoscrizione nei quali il numero degli iscritti lo renda opportuno.
p) svolgere la propria attività nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone comunque interessate e vigilare che tale diritto sia rispettato dagli altri organi della Comunità;
q) garantire facilità di accesso all’informazione e la trasparenza dei propri lavori.
2. Il Consiglio può avocare a sé specifiche funzioni della Giunta, esclusa la predisposizione del progetto dei bilanci preventivo e consuntivo.
3. Gli iscritti hanno la facoltà di prendere visione delle delibere del Consiglio.
23 – LA GIUNTA
1. Nelle Comunità nelle quali il Consiglio è composto da un numero di membri compreso tra 3 e 5, lo stesso ha anche funzioni di Giunta. Nelle Comunità nelle quali il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, la Giunta è eletta dal Consiglio su proposta del Presidente. Oltre al Presidente, la Giunta è composta da:
a) 2 membri nelle Comunità nelle quali il Consiglio è composto da un numero di consiglieri compreso tra 6 e 10;
b) 4 membri nelle Comunità nelle quali il Consiglio è composto da un numero di consiglieri compreso tra 11 e 16;
c) 6 membri nelle Comunità nelle quali il Consiglio è composto da un numero di consiglieri compreso tra 17 e 20;
d) 8 membri nelle Comunità nelle quali il Consiglio è composto da un numero di consiglieri superiore a 20.
2. La nomina della Giunta è comunicata entro dieci giorni all’Unione.
3. Alla Giunta spetta l’amministrazione della Comunità.
4. La Giunta è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci per iscritto, a mezzo lettera, anche inviata telematicamente, con avviso di ricevimento o con fax, con almeno cinque giorni di preavviso e con indicazione dell’ordine del giorno; in casi urgenti è convocata anche verbalmente e telefonicamente dal Presidente. Per la validità delle riunioni della Giunta occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le sue delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
5. Fatta salva una diversa disciplina contenuta nel regolamento interno della Comunità, la carica di membro di Giunta è incompatibile con le cariche elettive nei consigli di Comuni, Province e Regioni, con quelle di membro di giunta, assessore o sindaco negli stessi enti nonché con le cariche di deputato
oe senatore della Repubblica. La candidatura in elezioni politiche, anche a livello locale, comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta.
6. La Giunta elegge nel proprio seno uno o due vice presidenti; provvede inoltre a distribuire fra i propri componenti la responsabilità dei vari settori dell’attività della Comunità. Il Presidente e la Giunta rispondono al Consiglio del loro operato. Il Consiglio può sfiduciare il Presidente, la Giunta ovvero
asingoli componenti della stessa.
7. I componenti della Giunta devono astenersi dalla partecipazione alle discussioni e deliberazioni quando essi stessi, ovvero il coniuge, i parenti o affini in linea retta fino al terzo grado si trovano in situazioni di conflitto di interessi.
8. Quando venga a mancare, per qualsiasi causa, un membro della Giunta, il Consiglio provvede a sostituirlo; se viene a mancare la maggioranza dei membri della Giunta, quest’ultima decade e deve essere prontamente rieletta dal Consiglio.
9. La Giunta dichiara, a maggioranza assoluta, la decadenza dei propri componenti dopo tre assenze consecutive non giustificate. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al collegio dei probiviri.
24 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
1. Spetta alla Giunta dare attuazione alle delibere del Consiglio, sovrintendere all'andamento e alla gestione dei servizi della Comunità, nonché all'amministrazione del suo patrimonio. Essa deve informare il Consiglio di tutte le questioni di sua competenza e predisporre le relative delibere, fornendo tempestivamente ai consiglieri la documentazione opportuna.
2. In particolare spetta alla Giunta:
a)formare il ruolo dei contribuenti e le liste elettorali;
b) valutare il reddito di ciascun iscritto, ai fini del contributo;
c) predisporre i progetti dei bilanci preventivo e consuntivo, proporre le aliquote dei contributi e fissare i corrispettivi dei vari servizi;
d) proporre le variazioni necessarie al bilancio preventivo in corso di esercizio;
e) costituire e risolvere i rapporti di lavoro con i dipendenti eccezion fatta del Rabbino Capo, del Vice Rabbino Capo e del Segretario;
f) nominare e revocare le persone cui compete la qualifica di ministro di culto per l'esercizio delle funzioni previste dall'intesa con lo Stato, previo parere favorevole del Rabbino Capo. Della nomina e della cessazione dall'ufficio deve essere data tempestiva comunicazione all'Unione;
g) vigilare sulle istituzioni di cui all'articolo 1, lettera h) e proporre le riforme e le mutazioni del fine delle stesse;
h) esercitare le altre funzioni che le sono attribuite dallo Statuto o delegate dal Consiglio;
i) predisporre i programmi e i rendiconti di attività da sottoporre annualmente al Consiglio;
l) nominare i delegati delle sezioni delle Comunità per provvedere ai servizi comunitari decentrati;
m) informare il Consiglio delle delibere adottate.
3. In caso di urgenza la Giunta prende anche le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio, salvo riferire allo stesso, per la ratifica, alla sua prima riunione.
4. I membri di Giunta che siano anche componenti dei consigli di enti vigilati dalla Comunità devono astenersi dal partecipare a discussioni che riguardino gli enti stessi, se non siano espressamente invitati a farlo, e sempre dalle relative delibere.
25 – IL PRESIDENTE
1. Il Presidente rappresenta ad ogni effetto la Comunità. Salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 4, il Presidente è eletto dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta dei suoi membri e, se questa non si raggiunge alla prima votazione, mediante ballottaggio fra i due consiglieri che ottengono il maggior numero di voti. L'elezione del Presidente è comunicata entro dieci giorni all'Unione.
26 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
1. Spetta al Presidente:
a) convocare il Consiglio e la Giunta; presiedere la Giunta e, ove non esista il coordinatore, presiedere il Consiglio; curare l'esecuzione delle relative delibere;
b) vigilare sulle entrate, sulle spese e su tutti i servizi;
c) firmare gli atti, la corrispondenza, i documenti contabili ed i mandati di pagamento, con facoltà di delega al segretario per singole categorie;
d) adottare gli altri provvedimenti ed esercitare le altre funzioni che lo Statuto e il regolamento interno attribuiscono alla sua competenza. In caso di urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza della Giunta, salvo riferire per la ratifica alla Giunta stessa alla riunione successiva. Spetta altresì al Presidente di vigilare sull'esecuzione da parte della Comunità degli adempimenti previsti dall'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
2. In caso di impedimento o di assenza il Presidente è sostituito dal vice Presidente, o da uno dei vice presidenti cui egli può delegare permanentemente alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie attribuzioni.
27 – IL SEGRETARIO
1. Il segretario della Comunità è nominato dal Consiglio di regola tra gli iscritti ad una Comunità. Egli ha la direzione degli uffici comunitari e del personale; è responsabile dell'amministrazione e della organizzazione dei servizi; predispone e controfirma i bilanci preventivi e consuntivi della Comunità; controfirma i mandati di pagamento, gli ordini di incasso e firma tutti gli atti connessi all'amministrazione, ove non sia specificatamente richiesta la firma del legale rappresentante; assiste alle sedute di Consiglio e di Giunta, predispone gli elementi necessari per le relative deliberazioni e redige i verbali delle sedute stesse, curandone la comunicazione agli interessati; rilascia attestati e certificati sulla base degli atti di archivio, che non siano di competenza rabbinica; provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio, della Giunta, delle disposizioni del Presidente ed ha in genere le attribuzioni ed i compiti relativi agli atti ed alle attività della Comunità, assicurando il loro buon svolgimento per il raggiungimento dei fini istituzionali.
28 – I REVISORI DEI CONTI
1. L’Unione nomina il revisore dei conti di ciascuna Comunità, sentita la stessa, tra gli iscritti al registro dei revisori legali; se lo ritiene opportuno, nelle Comunità con più di quattromila iscritti, può nominare anche un Collegio Sindacale di tre componenti. Il Revisore e i componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e preferibilmente tra gli iscritti ad una Comunità. Al revisore dei conti spetta l’attività di verifica dei conti ai sensi della norme vigenti in materia.
2. Il revisore verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili in osservanza ai principi di revisione ed esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo all’Assemblea degli iscritti prima della relativa approvazione.
3. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza delle norme di legge e dello Statuto, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.
4. Il Collegio Sindacale riferisce all’assemblea degli iscritti sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri e formula le opportune osservazioni e proposte in ordine al bilancio consuntivo.
5. Non possono essere eletti revisori dei conti o componenti del Collegio Sindacale:
a) i consiglieri nonché i dipendenti sia della Comunità che di enti da questa amministrati o su cui questa esercita la vigilanza;
b) coloro che percepiscono remunerazioni, o comunque effettuino prestazioni professionali continuative in favore della Comunità o di enti da questa amministrati o su cui questa esercita la vigilanza.
6. Ai revisori e ai componenti del Collegio Sindacale che non indichino preventivamente il compenso o non vi rinuncino espressamente, è dovuto il compenso minimo previsto dalla corrispondente tariffa professionale.
29 – IL RABBINO
1. Il rabbino capo esercita le funzioni di magistero, di giurisdizione e di direzione del culto che gli competono secondo la legge e la tradizione ebraiche. Egli interviene alle sedute del consiglio e della giunta con voto consultivo e deve dare il suo parere su tutte le questioni relative al rito, al culto ed alla istruzione ebraica.
2. Ove una comunità sia priva di rabbino capo, spetta al consiglio assicurare nel modo più idoneo i servizi religiosi e di culto con la collaborazione dell'Unione, eccezionalmente anche ricorrendo ad un officiante di culto il cui incarico venga approvato dalla consulta rabbinica con delega di specifiche mansioni. In tale caso tutte le competenze spettanti al rabbino capo e previste nel presente statuto sono esercitate da un rabbino designato dal consiglio della comunità, previo parere favorevole della consulta rabbinica.
30 – NOMINA DEL RABBINO CAPO
1. Alla nomina del rabbino capo il consiglio provvede mediante chiamata o concorso. La nomina mediante chiamata è deliberata a maggioranza assoluta dei membri del consiglio, previo parere della consulta rabbinica. Il concorso è giudicato da una commissione di tre rabbini insigniti del grado di rabbino maggiore, uno nominato dal consiglio della comunità interessata, l'altro dalla consulta rabbinica e il terzo dal presidente dell'Unione. La commissione sulla base dei titoli dei concorrenti e di un colloquio, forma una terna per ordine di merito entro la quale il consiglio sceglie il rabbino da nominare.
2. La nomina del Rabbino Capo diventa definitiva dopo tre anni di esercizio dell'ufficio nella medesima comunità. Il Rabbino Capo che, in seguito a chiamata o a concorso, passa ad un'altra comunità, conserva l'anzianità di servizio e il diritto alla stabilita già conseguiti. Più comunità possono accordarsi per la nomina di un unico Rabbino Capo. Qualora sussistano gravi motivi il Consiglio, con la maggioranza di due terzi, può deliberare la revoca del Rabbino Capo, sentito personalmente l'interessato e previa comunicazione alla consulta rabbinica, che deve esprimere il proprio parere preventivo al Consiglio. In caso di revoca, il Rabbino Capo può ricorrere ad un collegio formato da tre rabbini, di cui uno nominato dal Consiglio medesimo, uno dal rabbino in questione, il terzo dalla consulta rabbinica, nonché da tre probiviri nominati dal collegio dei probiviri e presieduto dal presidente dell'Unione o da un suo delegato.
31 – AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO DELLA COMUNITÀ
1. Delle obbligazioni assunte dalla Comunità risponde esclusivamente la medesima con il suo patrimonio. I consiglieri delle Comunità e dell'Unione rispondono della loro amministrazione secondo le norme di legge sul mandato.
2. Il patrimonio della Comunità è costituito dalle sinagoghe, dai cimiteri e dagli altri beni mobili ed immobili di proprietà della stessa, che devono essere registrati in appositi inventari. In caso di persistente e documentato abbandono dei medesimi da parte di singole Comunità, spetta all'Unione assumere gli opportuni provvedimenti per la loro cura e tutela.
3. L’inventario dei beni immobili con la relativa destinazione è trasmesso annualmente alla Giunta dell’Unione in allegato al bilancio consuntivo.
4. Colui il quale cessa di essere iscritto alla Comunità non può far valere alcun diritto sui beni di qualunque specie appartenenti alla medesima.
32 – IL BILANCIO
1. L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo, redatto conformemente al modello predisposto dall'Unione, deve essere approvato dal Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno, e deve essere immediatamente trasmesso all'Unione, unitamente al totale degli imponibili accertati a carico dei contribuenti. Il bilancio diventa esecutivo se, entro venti giorni dalla ricezione, la Giunta dell'Unione non ne chieda la modifica per difformità dalle norme del presente Statuto. Sulla richiesta di modifica del bilancio preventivo formulata dalla Giunta dell'Unione, il Consiglio della Comunità delibera entro venti giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Comunità stessa. La delibera deve essere immediatamente trasmessa all'Unione. Nel caso di delibera difforme dalla richiesta, ovvero in caso di mancata delibera, la Giunta dell'Unione può ricorrere ai probiviri ai sensi dell'articolo 52 del presente Statuto. Il bilancio preventivo e le modifiche eventualmente apportate sono immediatamente depositate presso la segreteria della Comunità ove ogni iscritto può prenderne visione.
3. Le delibere comportanti variazioni in aumento del complesso delle uscite devono essere trasmesse all'Unione e sono soggette alla stessa disciplina del bilancio preventivo.
4. Il bilancio consuntivo - rendiconto e stato patrimoniale - redatto conformemente al modello predisposto dall'Unione, deve essere approvato dal Consiglio della Comunità entro il 30 aprile di ogni anno e trasmesso immediatamente all'Unione. Il bilancio consuntivo insieme al rapporto dei revisori dei conti è depositato presso la segreteria della Comunità e pubblicato sulla stampa ebraica ovvero inviato agli iscritti.
33 – ENTRATE E USCITE
1. La Comunità provvede al raggiungimento dei propri fini ed allo svolgimento delle proprie attività istituzionali mediante:
a) mezzi e redditi patrimoniali;
b) contributi dovuti dagli iscritti alla Comunità ai sensi dell'articolo 34;
c) corrispettivi di servizi;
d) risorse derivanti dalla partecipazione al riparto della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, ai sensi dell’Intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, approvata con legge 20 dicembre 1996, n. 638;
e) offerte, donazioni, eredità e legati, finanziamenti privati e finanziamenti pubblici anche provenienti dalla quota dell’8 per mille dell’IRPEF di pertinenza dello Stato;
f) eventuali proventi delle attività svolte.
2. Le spese iscritte nel bilancio preventivo devono essere suddivise in spese di gestione e spese di investimento. Le spese di investimento sono quelle riguardanti l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e possono essere coperte solo con le entrate di cui alle lettere a) e f) del precedente comma. Sono spese di gestione tutte le altre spese per le attività istituzionali svolte dalla Comunità.
3. Il ricavato dall'alienazione di beni immobili deve essere destinato a impieghi patrimoniali salvo autorizzazione preventiva della Giunta dell'Unione in caso di diverse comprovate e indilazionabili esigenze di bilancio
34 – CONTRIBUTI
1. Conformemente alla legge ed alla tradizione ebraiche ciascun iscritto alla Comunità è tenuto al versamento di un contributo annuale in ragione della sua capacita contributiva allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali della stessa.
2. Il contributo è determinato in base ad aliquote progressive sul reddito fissate ogni anno dal Consiglio contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo. Possono essere previsti contributi differenziati a seconda dei servizi dei quali l'iscritto usufruisca.
3. Le aliquote si applicano sul reddito complessivo dell'iscritto, inclusi quelli dei figli minori di cui questi ha la disponibilità, al netto delle imposte dirette.
4. Ai fini della determinazione del contributo il reddito complessivo comprende anche i redditi non assoggettati all'imposta sui redditi delle persone fisiche, quelli esenti, nonché quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
5. Il reddito complessivo di ciascun iscritto si determina attraverso la sua dichiarazione annuale da presentare alla Comunità entro i termini stabiliti dal Consiglio. In mancanza di tale dichiarazione o in difetto di congruità della stessa, la Comunità ha facoltà di accertare o stimare il reddito dell'iscritto sulla base di riscontri oggettivi o presunzioni. La Comunità è tenuta al segreto d'ufficio.
6. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 10% del reddito di cui al comma 4 ed è determinato in modo tale da consentire alla Comunità di disporre di entrate sufficienti per svolgere le attività istituzionali, tenuto conto delle altre entrate.
7. Per coloro che non hanno redditi o hanno redditi minimi e per coloro che si trovano in particolari gravi condizioni personali o familiari la Comunità può fissare un contributo di iscrizione fisso minimale.
8. Il contribuente che si iscriva ad altra Comunità a seguito del trasferimento della propria residenza, ovvero che cessi di far parte della Comunità, è tenuto al pagamento del contributo dovuto per l'anno in corso ed a quello dovuto per il seguente quando sia già stato pubblicato l'elenco dei contribuenti di cui all'articolo 35. Le Comunità interessate definiscono, se del caso, la ripartizione del contributo in caso di trasferimento.
35 – ELENCO DEI CONTRIBUENTI E RICORSI
1. L'elenco degli iscritti contribuenti è formato dalla Giunta per ogni anno entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed è pubblicato mediante deposito per quindici giorni consecutivi nella segreteria della Comunità con indicazione del nominativo, del reddito assoggettato a contributo e del contributo dovuto. Di tale pubblicazione è dato avviso mediante affissione nell'albo della segreteria. A ciascun contribuente è data comunicazione per iscritto dell'ammontare del reddito e del contributo per il quale egli è iscritto nell'elenco. Nel corso della formazione dell'elenco e in caso di variazione presumibile del contributo che sarà dovuto, la Comunità invita di regola il contribuente ad un incontro personale onde concordare preventivamente l'importo in conformità a quanto previsto all'articolo 34.
2. Il contributo diventa definitivo decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, salvo il ricorso al Consiglio da parte dell'interessato, da depositarsi presso la segreteria della Comunità o da spedirsi per raccomandata alla Comunità entro tale termine. Il ricorso, proposto per motivi attinenti alla determinazione del reddito, deve indicare il reddito sul quale il ricorrente ritiene debba essere calcolato il contributo. Il contribuente ha il diritto di essere sentito personalmente dal Consiglio o da apposita commissione da questo nominata anche al fine di raggiungere una definizione amichevole. La decisione del Consiglio diventa definitiva decorsi trenta giorni dalla sua comunicazione al ricorrente per raccomandata, salvo ricorso di questi, secondo le modalità ed entro termini uguali a quelli di cui al primo capoverso del presente comma, ad una commissione comunitaria, la quale giudicherà secondo equità, tenuto conto delle prove e degli altri elementi addotti dalle parti, quale collegio arbitrale irrituale.
3. La commissione è formata da tre iscritti ad una Comunità, nominati uno dal Consiglio, uno dal ricorrente col ricorso di cui sopra, e uno di comune accordo tra questi o, in caso di mancato accordo, dal Presidente dell'Unione. Per facilitare la procedura la Comunità tiene un elenco di iscritti disponibili a svolgere le funzioni di membro di commissione. Il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente; sono ammesse difese scritte. La commissione deve in ogni caso preliminarmente esperire un tentativo di definizione amichevole.
4. La decisione della commissione è emessa entro sessanta giorni dalla nomina del terzo arbitro ed è motivata; essa viene trasmessa insieme agli atti ed ai documenti avuti in comunicazione al Presidente della Comunità, il quale provvede a comunicarla al ricorrente per raccomandata. La decisione della commissione è definitiva ai sensi del presente Statuto.
36 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
1. I contributi dovuti dagli iscritti costituiscono obbligazione pecuniaria verso la Comunità e sono compresi tra i crediti nel bilancio della stessa. Sono esigibili i contributi divenuti definitivi ai sensi del precedente articolo, nonché quelli provvisori nella misura indicata dal contribuente che abbia proposto ricorso. Essi sono riscossi in via diretta presso le casse della Comunità, con facoltà di pagamento rateale, ovvero secondo le altre modalità previste dal regolamento interno ovvero nelle forme di legge.
2. L'iscritto in ritardo di oltre due anni nel pagamento del contributo può essere sospeso dall'esercizio dei propri diritti comunitari, incluso l'elettorato attivo e passivo, previa comunicazione scritta, impregiudicato il diritto della Comunità di esigere il credito relativo. Le disposizioni in merito sono previste nel regolamento interno o deliberate in via generale dal Consiglio.
37 – VIGILANZA SUGLI ENTI EBRAICI
1. Nell'espletamento della vigilanza sugli enti ebraici civilmente riconosciuti, le Comunità devono in ogni caso:
a) verificare la conformità del bilancio consuntivo e preventivo degli enti stessi, alle norme di legge e dei rispettivi statuti. Il bilancio si considera approvato se entro 30 gg. dalla data in cui è pervenuto alla Comunità questa non ha opposto diniego motivato;
b) autorizzare preventivamente gli atti di disposizione del patrimonio. La autorizzazione si considera data se entro 45 gg. dalla relativa richiesta da parte dell'ente, a questo non sia pervenuta comunicazione del motivo di diniego.
- PARTE SECONDA –
L’UNIONE DELLE COMUNITÀ
38 - L'UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE
1. L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane è l'ente rappresentativo degli ebrei in Italia. Essa ne cura e tutela gli interessi generali escluso ogni fine di lucro.
2. Ad essa spetta in particolare:
a) rappresentare e tutelare anche in via di coordinamento e di unificazione le Comunità e i loro iscritti e l'ebraismo italiano in genere di fronte al Governo, alle altre autorità e al pubblico per tutto quanto riguarda gli interessi ebraici;
b) provvedere alla conservazione delle tradizioni ebraiche ed al soddisfacimento delle esigenze religiose, culturali e sociali degli ebrei italiani;
c) promuovere le attività volte alla tutela e alla conservazione del patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano, divulgarne la conoscenza e promuovere lo sviluppo della cultura ebraica;
d) esercitare nei riguardi degli enti ebraici civilmente riconosciuti con finalità generali le attribuzioni che spettano alle Comunità nei riguardi delle istituzioni di carattere locale;
e) tutelare l'immagine dell'ebraismo;
f) provvedere alla preparazione dei rabbini, di funzionari di culto e di insegnanti di ebraismo; amministrare direttamente, o a mezzo di apposita commissione, il Collegio Rabbinico Italiano;
g) esercitare le funzioni ad essa attribuite dal presente Statuto, vigilare affinché le Comunità adempiano ai compiti loro attribuiti dal medesimo, coordinarne l'azione e promuoverne la reciproca collaborazione;
h) promuovere provvedimenti delle pubbliche autorità nell'interesse delle singole Comunità e delle istituzioni dalle medesime dipendenti;
i) sostenere le Comunità che non abbiano mezzi sufficienti ed il cui mantenimento risponda ad un durevole interesse dell'ebraismo e comunque alla preservazione della tradizionale presenza nel territorio italiano di radicate comunità ebraiche locali affinché queste siano in grado di provvedere all'espletamento degli essenziali servizi istituzionali, favorendo la formazione di consorzi e fornendo loro e ai loro iscritti assistenza e consulenza;
l) provvedere al riparto tra le Comunità di quota parte delle risorse derivanti dalla partecipazione all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, ai sensi dell’intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, approvata con legge 20 dicembre 1996, n. 638;
m) stimolare le attività religiose, culturali e sociali dell'ebraismo in Italia e parteciparvi;
n) promuovere rapporti e contatti con Israele e con la diaspora e con ogni altro ente e organizzazione ebraica; rappresentare l'ebraismo italiano in quelli a carattere internazionale;
o) curare e vigilare sull'esecuzione degli adempimenti previsti dall'intesa con lo Stato.
3. L'Unione ha sede in Roma; istituisce uffici decentrati a supporto delle attività delle Comunità.
39 - MEZZI FINANZIARI
1. L'Unione provvede al raggiungimento dei fini istituzionali ed allo svolgimento delle proprie attività mediante:
a) mezzi e redditi patrimoniali;
b) contributi delle Comunità;
c) corrispettivi dei servizi;
d) risorse derivanti dalla partecipazione al riparto della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
e) finanziamenti e contributi provenienti da organismi nazionali, europei ed internazionali;
f) offerte, donazioni, eredità e legati, finanziamenti privati e finanziamenti e contributi provenienti dalla quota dell’8 per mille dell’IRPEF di pertinenza dello Stato.
2. Le aliquote del contributo dovuto dalle Comunità all'Unione sono fissate dal Consiglio in ragione delle esigenze di bilancio di quest'ultima ed in funzione:
a) dell'ammontare globale del reddito imponibile di tutti i suoi iscritti accertato dalle Comunità cui i medesimi appartengono;
b) dei redditi patrimoniali, mobiliari e immobiliari, delle singole Comunità al netto delle imposte, delle spese di manutenzione e di eventuali vincoli e legati a favore di terzi. Le aliquote del contributo possono essere diverse per le diverse fonti di entrata. Nella loro determinazione dovrà essere tenuto conto delle entità dei servizi erogati dalle singole Comunità. Per quanto riguarda i redditi di cui alla lettera a) deve essere stabilito un minimo per ogni iscritto.
3. Si applica all'Unione il disposto del primo comma dell'articolo 31, comma 1.
40 - ORGANI DELL'UNIONE
1. Sono organi dell’Unione: il Consiglio, la Giunta, il Presidente, la Consulta Rabbinica, l’Assemblea Rabbinica, i Probiviri, il Collegio Sindacale e, ove nominato, il Collegio dei Revisori dei Conti.
41 – IL CONSIGLIO
1. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed è composto da 52 componenti, dei quali:
a) 20 eletti a suffragio universale dagli iscritti alla Comunità di Roma con lo stesso metodo di cui all’articolo 17, comma 2. Non si applica l’articolo 17, comma 3;
b) 10 eletti a suffragio universale dagli iscritti alla Comunità di Milano con lo stesso metodo di cui all’articolo 17, comma 1;
c) 19 eletti a suffragio universale in ragione di uno nell’ambito di ciascuna delle altre Comunità. I 19 eletti esprimono nel loro complesso 15 voti. A tal fine, i rappresentanti di ciascuna delle coppie di Comunità di cui all’allegato B esprimono un unico voto, in base agli accordi definiti tra di loro ovvero, in mancanza, ai sensi di quanto disposto dal regolamento interno del Consiglio dell’Unione;
d) tre rabbini che costituiscono la Consulta rabbinica.
2. Il regolamento interno di ciascuna delle Comunità di cui al comma 1, lettera c) può prevedere che, anziché attraverso elezioni, il rappresentante della Comunità sia designato dal Consiglio della stessa.
3. Possono essere eletti consiglieri dell’Unione gli eleggibili a consigliere di comunità che abbiano compiuto il ventesimo anno di età. I consiglieri sono rieleggibili.
4. Alla proclamazione dei consiglieri eletti provvede la Commissione Centrale per le elezioni prevista dal Regolamento elettorale di cui all’articolo 42, comma 4, lettera a).
5. Il Presidente convoca le elezioni dei consiglieri almeno novanta giorni prima del termine di scadenza del Consiglio.
6. L’ufficio di consigliere è gratuito.
7. Hanno diritto di partecipare al Consiglio e di prendere la parola un rappresentante dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia, dell’Associazione Donne Ebree Italiane, della Federazione Sionistica Italiana e della Comunità degli Ebrei italiani in Israele. Analoga facoltà può essere riconosciuta dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, ai rappresentanti di altre associazioni presenti nella realtà dell’ebraismo italiano.
8. L’UGEI, in quanto referente per le attività giovanili rivolte alla fascia d’età tra i 18 e 35 anni, viene sentita con parere consultivo sulle relative questioni.
9. La prima riunione del Consiglio successiva all’elezione della Giunta è dedicata a dibattere le questioni di interesse generale dell’ebraismo italiano ed alla formulazione di indirizzi generali e programmatici per l’attività dell’Unione. A tale riunione partecipano con diritto di intervento i consiglieri delle Comunità ed i soggetti di cui al comma 7. Sono altresì invitati a partecipare con diritto di intervento i rappresentanti delle associazioni ebraiche (culturali, religiose, sportive, sionistiche, giovanili) che appartengano ufficialmente ad una organizzazione ebraica internazionale.
10. La Giunta può provvedere ad organizzare altre sessioni del Consiglio allargate ai sensi del comma 9.
42 – CONVOCAZIONI, RIUNIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO
1. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Consiglio è convocato dal Presidente uscente, ove questi sia componente anche del nuovo Consiglio, ovvero dal componente più anziano di età, per una data non successiva a ulteriori trenta giorni.
2. Il Consiglio si riunisce di norma almeno tre volte all’anno, o su richiesta di almeno dieci componenti o dei consigli di 5 Comunità, che indicano i punti da inserire all’ordine del giorno. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell’Unione, per iscritto, a mezzo lettera, anche inviata telematicamente, con avviso di ricevimento o con fax con almeno quindici giorni di preavviso e con indicazione dell’ordine del giorno. Qualora il Presidente convochi il Consiglio su richiesta formulata da almeno dieci componenti o dai consigli di 5 Comunità, deve inserire nell’ordine del giorno i punti indicati nella richiesta.
3. Nella prima riunione di ogni anno il Consiglio stabilisce il calendario delle successive riunioni e le sedi, scelte tra le Comunità che facciano richiesta di ospitarne i lavori.
4. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.
5. Le delibere del Consiglio sono vincolanti per la Giunta, per le singole Comunità o, se del caso, per i loro iscritti.
6. Le riunioni del Consiglio sono, di norma, aperte al pubblico, salvo decisione contraria del Consiglio stesso.
43 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio assume tutte le deliberazioni necessarie per il raggiungimento dei fini dell’Unione, ad eccezione delle competenze assegnate dallo Statuto ad altri organi. In particolare il Consiglio:
a) approva a maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui all’art 41, comma 1, lettera c) le proposte di modifica dell’Intesa con lo Stato, le modifiche dello Statuto, il regolamento interno, il regolamento elettorale e il regolamento per il riparto dell'8 per mille;
b) approva a maggioranza assoluta dei componenti i bilanci preventivo e consuntivo dell’Unione rispettivamente entro il 31 dicembre dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono, nonché i bilanci delle istituzioni da essa amministrate o vigilate;
c) elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, uno o due Vice Presidenti, la Giunta, i Probiviri, i componenti del Collegio Sindacale e, ove previsto, del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) stabilisce gli indirizzi generali per il riparto tra Unione e Comunità e tra le Comunità delle risorse derivanti dalla partecipazione al riparto della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, ai sensi dell’intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, approvata con legge 20 dicembre 1996, n. 638, nonché delle risorse provenienti da organismi nazionali, europei ed internazionali;
e) determina annualmente le aliquote del contributo delle Comunità all’Unione e il minimo del contributo comunque dovuto da ogni iscritto a carico delle Comunità;
f) approva, su proposta della Giunta, la nomina del segretario dell’Unione e il regolamento del personale;
g) delibera, su proposta della Giunta, sentito il Collegio Sindacale, acquisti, vendite e permute di immobili con l'osservanza del disposto dell'articolo 22, comma 1, lettera g), per quanto riguarda i beni a destinazione o a carattere di culto;
h) indica le linee programmatiche delle attività e delle iniziative della Giunta;
i) rivolge alla Giunta e alle singole Comunità mozioni e indirizzi;
l) esprime valutazioni e delibera mozioni su questioni di rilevante importanza aventi comunque riflessi sull’ebraismo italiano;
m) svolge la propria attività nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone comunque interessate e vigila che tale diritto sia rispettato dagli altri organi dell’Unione.
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta talune funzioni; può anche affidare a singoli consiglieri compiti specifici.
3. Nell’ambito delle proprie competenze, il Consiglio si articola in commissioni, stabilendone i poteri e le modalità di funzionamento, nonché la eventuale partecipazione di persone esterne al Consiglio stesso.
44 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA
1. Nella prima riunione, il Consiglio, presieduto dal membro più anziano per età, elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente dell'Unione. Nel corso della medesima riunione, o in altra successiva da svolgersi entro venti giorni, il Presidente illustra il programma e sottopone al voto del Consiglio la proposta relativa alla composizione della Giunta ed alla nomina di uno o due Vice Presidenti.
2. La Giunta, i cui membri devono appartenere ad almeno quattro Comunità diverse, è composta dal Presidente più otto componenti, di cui un rabbino indicato dalla Consulta Rabbinica.
45 - IL PRESIDENTE
1. Il Presidente dell'Unione la rappresenta ad ogni effetto, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta e gli adempimenti previsti nella Intesa con lo Stato, adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare andamento dell'attività dell'Unione. In caso di assoluta urgenza adotta i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi dell'Unione salvo riferirne per la ratifica alla Giunta. Può delegare ad un vice Presidente, permanentemente alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie attribuzioni. Il Presidente assente o impedito è sostituito da un vice Presidente.
2. Ove il Presidente non possa, per qualsiasi motivo, continuare a svolgere le sue funzioni, il Consiglio procede alla sua sostituzione a norma dell’articolo 44.
46 – LA GIUNTA
1. La Giunta è convocata, almeno una volta al mese, dal Presidente per iscritto, a mezzo lettera, anche inviata telematicamente, con avviso di ricevimento o con fax, con almeno cinque giorni di preavviso e con indicazione dell'ordine del giorno; in casi urgenti è convocata anche verbalmente e telefonicamente dal Presidente. E’ validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Può deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, di tenere le proprie riunioni anche utilizzando sistemi di tele, video ed audioconferenza.
2. Spetta alla Giunta:
a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio;
b) predisporre i progetti dei bilanci preventivo e consuntivo;
c) esercitare nei riguardi degli enti ebraici civilmente riconosciuti con finalità generali le attribuzioni che spettano alle Comunità stesse nei riguardi delle istituzioni a carattere locale
d) vigilare perché le Comunità adempiano ai compiti loro attribuiti dallo Statuto e coordinarne l'azione;
e) costituire e risolvere il rapporto di lavoro con il segretario e gli altri dipendenti;
f) nominare consulenti, istituire commissioni di studio e conferire speciali incarichi ad altri collaboratori;
g) compiere tutti gli atti esecutivi e urgenti per il raggiungimento dei fini dell’Unione e sottoporli nella successiva riunione al Consiglio per la ratifica;
h) esercitare tutte le altre funzioni non espressamente riservate al Consiglio;
i) deliberare sugli argomenti sottoposti dal Presidente o dei quali sia stata richiesta l’inserzione nell’ordine del giorno da almeno tre componenti;
l) informare tempestivamente il Consiglio delle delibere adottate.
3. I membri di Giunta che siano anche componenti dei consigli di enti vigilati dall'Unione devono astenersi dal partecipare alle votazioni relative a delibere che riguardino gli enti stessi.
4. Il Presidente e la Giunta rispondono al Consiglio del loro operato. Il Consiglio può revocare, a maggioranza assoluta dei componenti, la fiducia al Presidente, alla Giunta o a singoli componenti della stessa.
5. Si applicano al Presidente e ai componenti della Giunta le cause di ineleggibilità, di decadenza e di astensione previste dall'articolo 23, commi 5 e 7.
6. Quando venga a mancare, per qualsiasi causa, un membro della Giunta, il Consiglio provvede a sostituirlo; se viene a mancare la maggioranza dei membri della Giunta, quest'ultima decade e deve essere prontamente rieletta dal Consiglio.
7. La Giunta dichiara, a maggioranza assoluta, la decadenza dei propri componenti dopo tre assenze consecutive non giustificate. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al collegio dei probiviri.
47 - L'ASSEMBLEA RABBINICA
1. L'Assemblea Rabbinica è composta dai rabbini delle Comunità e dell'Unione e dagli altri rabbini ammessi a farne parte in conformità al proprio regolamento. Essa elegge un Presidente che la rappresenta. Dell'elezione è data comunicazione all'Unione.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente prima delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Unione per eleggere i tre Rabbini Capo, anche se non più in carica, insigniti del titolo di Rabbino Maggiore o di titolo equipollente, che faranno parte del Consiglio dell’Unione. L'assemblea si riunisce inoltre in conformità al proprio regolamento per dibattere ogni questione relativa al culto e alla promozione della cultura e dell'istruzione ebraica in Italia.
3. L'assemblea esprime il suo parere sulle modifiche del presente Statuto e dell'intesa; essa può indirizzare voti al Consiglio dell'Unione.
4. Il regolamento dell'Assemblea Rabbinica e le sue modifiche sono depositati presso l'Unione.
48 – LA CONSULTA RABBINICA
1. La Consulta Rabbinica è composta dai Rabbini Capo che fanno parte del Consiglio dell’Unione ai sensi dell’articolo 47, comma 2.
2. La Consulta Rabbinica:
a) deve essere sentita dal Consiglio dell'Unione su tutti gli argomenti di carattere generale, spirituale e culturale che interessano l'ebraismo italiano, e deve dare in particolare il suo parere sulle questioni di cui agli articoli 22, comma 1, lettera g) e 38, comma 2, lettere b), c), f), k), del presente Statuto;
b) esercita i compiti previsti nel presente Statuto in relazione alla nomina dei Rabbini Capo, vice rabbini delle Comunità e agli altri provvedimenti che li riguardino;
c) esercita la vigilanza per la parte didattico-disciplinare sul Collegio Rabbinico Italiano e sulle altre istituzioni che si propongano la formazione di rabbini, di insegnanti di ebraismo e di funzionari di culto;
d) esprime per quanto di sua competenza responsi alachici motivati in fatto e in diritto su quesiti, relativi a provvedimenti e delibere di organi comunitari, proposti per eventuale contrasto con la legge e la tradizione ebraiche.
e) decide sui ricorsi di cui agli articoli 2,comma 2, 14, comma 3 e 20, comma 2 quando la controversia sia motivata da ragioni attinenti alla legge ed alla tradizione ebraiche.
3. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, gli interessati hanno diritto di essere ascoltati di persona o presentare deduzioni scritte. La decisione relativa è comunicata alla Comunità, e al ricorrente a cura dell'Unione.
49 - I PROBIVIRI
1. I probiviri sono eletti dal Consiglio in numero di 7 effettivi e 4 supplenti tra gli eleggibili a consigliere dell'Unione. Essi durano in carica fino all’entrata in carica del nuovo Consiglio e sono rieleggibili. In caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi motivo di alcuno dei componenti del collegio, subentrano i probiviri supplenti in ordine al numero di voti ricevuti o, a parità di voti, il più anziano. Eventuali carenze oltre i supplenti possono essere colmate con l’elezione di ulteriori supplenti da parte del Consiglio.
2. Il collegio viene convocato per la prima volta dal Presidente dell'Unione entro quindici giorni dalla elezione. In tale occasione il collegio elegge nel suo seno un Presidente e un vice Presidente. In caso di parità prevale il più anziano.
3. Il collegio ha sede presso l'Unione, alla cui segreteria sono inoltrati i ricorsi ad esso indirizzati. La segreteria trasmette i ricorsi al Presidente o, in caso di suo impedimento, al vice Presidente per le iniziative di loro competenza.
4. Il collegio delibera validamente, con la presenza di almeno tre membri salvo nei casi di cui agli articoli 2, comma 3, 14, comma 3 e 20, comma 2, in cui è necessaria la presenza di almeno cinque membri. Il Presidente o il vice Presidente devono comunque partecipare alla riunione del collegio. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del vice Presidente.
5. I probiviri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
6. Non possono essere probiviri i consiglieri, i revisori dei conti e i dipendenti delle Comunità o dell'Unione.
7. I probiviri hanno l’obbligo di astenersi dal partecipare ai lavori quando essi stessi, il coniuge, parenti e affini in linea retta hanno interessi diretti o indiretti. In caso di mancata astensione, i probiviri possono essere ricusati dalle parti interessate con istanza rivolta al Presidente del collegio; se la ricusazione riguarda il Presidente, l’istanza è rivolta al Presidente dell’Unione. Le istanze di ricusazione debbono essere decise entro trenta giorni.
50 – ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Al collegio dei probiviri spetta:
a) decidere sui ricorsi di cui agli articoli 2, comma 3, 14, comma 3 e 20, comma 2, che non siano di competenza della Consulta Rabbinica ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera e);
b) decidere sugli altri ricorsi attribuiti alla loro competenza dal presente Statuto e comunque su qualsiasi controversia di carattere statutario che non sia di competenza di altri organi;
c) decidere in via arbitrale previo accordo delle parti qualsiasi controversia che coinvolga le Comunità, l'Unione, i loro rabbini, dipendenti o iscritti, nonché associazioni o enti ebraici;
d) indicare i componenti di propria designazione nei collegi di cui agli articolo 20 e 30;
e) esprimere pareri al Consiglio ed alla Giunta dell'Unione ed ai Consigli ed alle Giunta delle Comunità, su loro richiesta, su interpretazioni dello Statuto e sulla rispondenza di atti reali o ipotetici alle norme ed allo spirito dello Statuto.
51 – DECISIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Se il collegio accoglie i ricorsi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), riguardanti le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti può correggere la graduatoria degli eletti o, se del caso, annullare le elezioni. Quando il collegio abbia annullato le elezioni, il Consiglio dell'Unione prende ogni opportuno provvedimento per assicurare l'indizione e lo svolgimento di nuove elezioni e l'espletamento degli atti nel frattempo necessari nell'interesse della Comunità. Il collegio deve decidere entro sessanta giorni dalla sua costituzione, consentendo alle parti di essere sentite personalmente e di presentare memorie scritte entro termini prefissati.
2. Il collegio applica il presente Statuto ed i regolamenti in esso previsti, tranne che, nelle controversie previste all’articolo 50, comma 1, lettera c), gli sia stato concordemente demandato dalle parti di decidere secondo equità. In tema di interpretazione della legge e della tradizione ebraiche il collegio deve richiedere il parere della Consulta Rabbinica.
3. Le decisioni del collegio dei probiviri sono depositate presso la segreteria dell'Unione, che cura le opportune comunicazioni e depositi. Le decisioni dei probiviri sono definitive; l'Unione, le Comunità ed i singoli iscritti alle stesse sono tenuti ad osservarle ed eseguirle.
4. Il collegio predispone il proprio regolamento, che deve essere approvato dal congresso. Analogamente si procede per l'eventuale modifica del regolamento. Il regolamento dispone anche in ordine all'onere delle spese di procedimento.
52 – Il COLLEGIO SINDACALE
1. Il Consiglio elegge i tre componenti del Collegio Sindacale dell’Unione tra gli eleggibili a consigliere di Comunità iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili
2. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica fino alla entrata in carica del nuovo Consiglio.
3. Ai componenti del Collegio Sindacale dell’Unione, oltre agli obblighi di vigilanza, spetta anche la revisione legale, salva la possibilità per il Consiglio di delegare quest’ultima a un collegio di revisori. In tal caso il Consiglio elegge i tre componenti del collegio dei revisori tra gli eleggibili a consigliere di Comunità iscritti al Registro dei revisori legali.
4. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza delle norme di legge e dello Statuto, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.
5. Il Collegio Sindacale riferisce al Consiglio sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri e formula le opportune osservazioni e proposte in ordine al bilancio consuntivo.
6. Il collegio dei revisori, ove nominato, verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili in osservanza ai principi di revisione ed esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo al Consiglio prima della relativa approvazione.
7. Non possono essere eletti componenti del Collegio Sindacale e del collegio dei revisori:
a) i consiglieri ed i dipendenti dell’Unione;
b) coloro che percepiscono remunerazioni, o comunque effettuino prestazioni professionali continuative in favore dell’Unione.
8. Ai componenti del Collegio Sindacale ed ai revisori che non indichino preventivamente il compenso o non vi rinuncino espressamente, è dovuto il compenso minimo previsto dalla corrispondente tariffa professionale.
9. Per quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto, si rimanda alle norme vigenti in materia.
53 – IL SEGRETARIO
1. Il segretario dell'Unione è nominato tra coloro che, ai sensi dell’articolo 9, siano eleggibili a consigliere di Comunità.
2. Oltre alle funzioni attribuitegli espressamente dal presente Statuto, egli svolge nell'ambito dell'Unione quelle che lo Statuto stesso attribuisce ai segretari di Comunità. Il segretario cura la trasmissione alle Comunità dei verbali del Consiglio e della Giunta con le relative delibere.
54 – CONTROLLI SULLE COMUNITÀ
1. Salvo quanto previsto all'articolo 53, comma 1, nel caso in cui il Consiglio di una Comunità non dia esecuzione ad atti dovuti secondo il presente Statuto o secondo l'intesa con lo Stato in modo tale da impedire il regolare funzionamento della Comunità stessa (quali la mancata indizione di elezioni o la mancata approvazione del bilancio preventivo, delle aliquote dei contributi, la mancata tenuta del registro degli iscritti o delle liste elettorali), la Giunta dell'Unione invita il Consiglio della comunità a provvedere, fissando un termine. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dell'Unione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, nomina uno o più commissari con l'incarico di compiere gli atti omessi e quelli ulteriormente necessari per il ripristino della legalità statutaria.
2. Nel caso in cui il Consiglio di una Comunità o quello dell'Unione non dia esecuzione ad una decisione del collegio dei Probiviri, il Presidente del collegio, ad istanza della parte interessata, invita il Consiglio stesso a provvedere, fissando un termine. Decorso inutilmente tale termine, il collegio dei Probiviri con deliberazione approvata da almeno 5 membri del collegio, nomina uno o più commissari con l'incarico di compiere gli atti necessari in luogo e vece del Consiglio inadempiente.
55 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E NORME TRANSITORIE
1. Il presente Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2 e 17 si applicano alle consultazioni elettorali indette successivamente alla data della sua entrata in vigore. Le norme sulla composizione ed il funzionamento degli organi collegiali non si applicano agli organi in carica al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto.
2. Le disposizioni del presente Statuto relative alla composizione del Consiglio dell’Unione acquistano efficacia trascorsi 18 mesi dalla data della loro approvazione. Entro tale termine il Consiglio eletto dal VI Congresso ordinario è delegato a:
a) effettuare una revisione linguistica-formale del presente Statuto, con particolare riguardo al coordinamento interno del testo, da approvare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, in sessione allargata ai Presidenti delle Comunità o consiglieri da loro delegati, che esprimono un voto consultivo;
b) proporre la modifica degli articoli 29 e 30 del presente Statuto, da presentare al primo Consiglio eletto ai sensi del medesimo Statuto;
c) approvare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il regolamento elettorale di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a).
3. Compiuti gli adempimenti di cui al comma 1 e comunque entro il termine di 18 mesi ivi previsto il presidente dell’Unione convoca le elezioni del Consiglio a norma dell’articolo 41.
4. Il Consiglio eletto dal VI Congresso ordinario scade con l’elezione del Presidente dell’Unione ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del presente Statuto.
Allegato A (Articolo 1, comma 4)
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Comunità 1. Ancona 2. Bologna 3. Casale Monferrato 4. Ferrara 5. Firenze 6. Genova 7. Livorno 8. Mantova 9. Merano 10. Milano 11. Modena 12. Napoli 13. Padova 14. Parma 15. Pisa 16. Roma 17. Torino 18. Trieste 19. Venezia 20. Vercelli 21. Verona |
Circoscrizioni territoriali Regione Marche Provincia di Bologna Ex circondario di Casale. Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna Province di Arezzo, Firenze, Massa- Carrara, Pistoia, Siena Regione Liguria Province di Grosseto, Livorno Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova Regione Trentino-Alto Adige Province di Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese Province di Modena, Reggio Emilia Regioni: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia Province di Padova, Rovigo Province di Parma, Piacenza Province di Lucca, Pisa Regioni: Lazio, Abruzzo, Umbria, Sardegna Province di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Torino Regione Friuli Venezia Giulia Province di Belluno, Treviso, Venezia Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli Province di Verona, Vicenza |
Allegato B (Articolo 41, comma 1, lettera c) )
Casale - Vercelli
Ferrara - Mantova
Merano - Verona
Modena - Parma